Consiglio di Istituto
CONSIGLIO DI ISTITUTO E GIUNTA ESECUTIVA
Il Consiglio di Istituto e la Giunta Esecutiva sono regolati dall’art. 8 del D. Lgs. 16/4/1994, n. 297. Vengono descritti gli elementi rappresentativi delle loro competenze e dell’organizzazione.
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Il Consiglio di Istituto nelle scuole con popolazione inferiore a 500 alunni è costituito da 14 componenti di cui 6 rappresentanti del personale docente, uno del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 6 di genitori degli alunni. Nelle scuole con popolazione superiore a 500 alunni è costituito da 19 componenti di cui 8 rappresentanti del personale docente, due del personale amministrativo, tecnico e ausiliario, 8 di genitori degli alunni.
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In ogni caso il preside è componente di diritto del Consiglio.
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Negli istituti di istruzione secondaria superiore i rappresentanti dei genitori degli alunni sono ridotti, in relazione alla popolazione scolastica, a tre e a quattro; in tal caso sono chiamati a far parte del consiglio altrettanti rappresentanti alunni eletti dagli studenti.
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Il Consiglio di Circolo è presieduto da uno dei membri, eletto a maggioranza assoluta dei suoi componenti, tra i rappresentanti dei genitori degli alunni. Può essere eletto anche un vice presidente.
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Il Consiglio di Istituto elegge nel suo seno una Giunta Esecutiva, composta di un docente, di un impiegato amministrativo o tecnico o ausiliario e di due genitori. Della Giunta fanno parte di diritto il Preside, che la presiede, ed il direttore dei servizi generali ed amministrativi.